Statuto
Associazione Territoriale
(Deliberazione Assembleare del 10 dicembre 2004)
1. Costituzione
E’
costituita in base allo Statuto tipo approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale AIAV, l'Associazione Territoriale avente la
denominazione:
“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, ……con sede in ……… avente competenza territoriale sulle
seguenti Regioni: ……….
2. Adesione
all'Associazione Italiana per la Gestione e per l’Analisi del Valore
- AIAV
L’“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, aderisce all’Associazione Italiana per la Gestione e
per l’Analisi del Valore - AIAV (nel seguito denominata AIAV) che ha
fra i suoi compiti il coordinamento nazionale tra le Associazioni
Territoriali e la cura dei rapporti con le Associazioni e gli Enti
affini in campo nazionale ed internazionale.
L'“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, con l'adesione all'AIAV, acquisisce per sé e per i
propri Soci i seguenti diritti:
·
- anteporre la sigla AIAV alla propria
denominazione ed utilizzare il logo;
·
- configurarsi come Associazione per la Gestione
e per l’Analisi del Valore, aderente alla AIAV;
·
- partecipare con tutti i propri soci
all’Assemblea dell’AIAV;
·
- concorrere alla formazione del Consiglio
Direttivo Nazionale dell’AIAV.
3. Sede e durata
L’'“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, ha sede legale ed amministrativa in ………….. E’
facoltà dell’Assemblea dei Soci trasferire di luogo la Sede legale
purché nell’ambito teriitoriale di competenza.
La
durata dell’Associazione è illimitata, fatte salve le possibilità di
scioglimento di cui all’art……...
4. Finalità e
scopi
L’Associazione, apartitica e priva di scopi di lucro, si prefigge
finalità di carattere scientifico, culturale, divulgativo,
promozionale e di rappresentanza relativamente al metodo e alle
attività connesse alla Gestione del Valore (GV) e all'Analisi del
Valore (AV).
Per
realizzare le finalità sociali, l’”Associazione Italiana per la
Gestione e l’Analisi del Valore - Area……”, ai fini
scientifici
-
promuove studi e ricerche sul metodo e sulle applicazioni AV, presso
Aziende, Enti ed Università.
ai fini culturali
-
organizza e promuove gruppi di studio, conferenze, convegni,
riunioni di studio e scambio di esperienze, su temi generali o
specifici attinenti AV;
-
promuove contatti e legami con organizzazioni italiane e straniere
similari o affini.
ai fini divulgativi
-
elabora, pubblica e diffonde, in proprio o attraverso altri mezzi di
comunicazione, documenti e testi attinenti GV e AV;
-
organizza e promuove corsi di formazione, riservati ai Soci o aperti
ai Soci e a terzi.
ai fini promozionali e di rappresentanza
-
favorisce lo sviluppo dei mezzi di comunicazione specializzati in GV
e AV;
-
collabora allo sviluppo delle categorie interessate alla GV e
all’AV;
-
intraprende iniziative, allaccia relazioni con associazioni, enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
-
conduce azioni di proselitismo a livello studentesco;
-
tiene un elenco di praticanti, esperti e docenti nell'ambito GV e AV
i cui nominativi saranno riportati sul sito web, se ed in quanto
richiesto dagli interessati, con le relative referenze;
-
intraprende tutte le azioni ritenute utili al perseguimento degli
obiettivi sociali, ricorrendo eventualmente anche alla pratica della
sponsorizzazione esterna.
In particolare l’Associazione potrà:
- assumere interessenze e
partecipazioni in società, consorzi e cooperative, costituite o
costituende, aventi oggetto sociale analogo, affine o comunque
connesso all’Associazione, previa autorizzazione concessa in ambito
nazionale;
- possedere immobili e compiere tutte
le operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie, sia in Italia
che all’estero, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento
degli scopi sociali;
- prendere a noleggio, stipulare
contratti passivi di locazione finanziaria (leasing) mobiliari ed
immobiliari, convenendo modalità, termini e condizioni,
sottoscrivendo i relativi atti, appendici ed integrazioni, in
affitto, in comodato, costruire, ricostruire, acquistare immobili,
anche da adibire a Sede sociale, prodotti, macchinari ed
attrezzature, cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in
comodato, in locazione, alienare anche a riscatto qualsiasi bene
mobile ed immobile di proprietà della Associazione.
4. Strutture e
mezzi per il conseguimento delle finalità e degli scopi
Per
realizzare le finalità e raggiungere gli scopi di cui all’art.3,
l’“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, potrà:
-
costituire Comitati Operativi con Coordinatori designati dal
Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci, dei quali potranno fare
parte anche non Soci su richiesta dei Coordinatori. La
partecipazione ai Comitati Operativi è compatibile con altre cariche
sociali. Essi avranno compiti e durata prestabiliti dal Consiglio
Direttivo all’atto della costituzione o deliberati a seguito di
richiesta del Coordinatore.
5. Patrimonio e
reddito
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo
favore per gli scopi di cui all’art. 2, nonché dei beni mobili ed
immobili acquisiti mediante le sue risorse finanziarie nell’ambito
delle attività previste dal presente Statuto.
Il
reddito dell’Associazione è costituito dalle quote associative,
dalle rendite del patrimonio e dai proventi netti dovuti alla
vendita di pubblicazioni ed alla fornitura di servizi comunque resi
a terzi, partecipazione e patrocinio.
Non è
consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
L’“Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore -
Area……”, dovrà corrispondere all’AIAV nella misura deliberata
dal Consiglio Direttivo Nazionale all’inizio di ogni mandato una
quota parte di tutte le entrate economiche. Sarà compito del
Presidente di ogni Associazione Territoriale inviare periodicamente
al Consiglio Direttivo Nazionale, come stabilito all’inizio di ogni
mandato, l’elenco dei soci e un rapporto periodico su tutte le
attività svolte dall’Associazione Territoriale presieduta.
6. Soci
Possono aderire all’”Associazione Italiana per la Gestione e
l’Analisi del Valore - Area……”, tutti i soci AIAV Individuali
e Collettivi, accettando quanto previsto nello statuto nazionale,
nel presente Statuto nonché i Regolamenti.
I
Soci si dividono in:
-
Ordinari
sono
persone fisiche che, per formazione culturale o attività svolta,
sono interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione; sono
equiparati ai Soci Ordinari anche i Soci Aggregati e para
universitari;
-
Aggregati
sono persone fisiche che pur facendo
parte di un Socio Collettivo vogliano personalmente partecipare alla
vita associativa. Il Socio Aggregato è equiparato al Socio
Ordinario;
-
Studenti
sono persone fisiche che, iscritte a corsi di studio superiore o
universitario, sono comunque interessati agli scopi e alle attività
dell'Associazione;
-
Collettivi
sono persone giuridiche, aziende pubbliche o private, enti pubblici
o privati, enti universitari comunque interessati agli scopi e alle
attività dell'Associazione. I Soci Collettivi vengono rappresentati
da un massimo di un rappresentante e due Soci Aggregati, designati
secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. La
designazione si riferisce a ciascun esercizio e non può essere
mutata nel corso dello stesso, salvo casi di forza maggiore. È
facoltà del Socio Collettivo sostituire i suoi rappresentanti per
ciascun esercizio successivo;
-
Benemeriti
sono persone fisiche o giuridiche, o enti pubblici, che aiutano
tangibilmente l'Associazione;
-
Onorari
sono persone fisiche o giuridiche, aziende pubbliche o private o
enti pubblici, che abbiano contribuito in misura particolare al
perseguimento degli scopi dell'Associazione.
7. Ammissione
La
domanda di ammissione di un nuovo Socio Individuale o Collettivo
all’Associazione, controfirmata da due Soci, viene accolta dal
Consiglio Direttivo Territoriale, depositandola agli Atti e
registrandola nel Libro Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Territoriale comunicherà al Consiglio Direttivo Nazionale l’elenco
dei nuovi soci.
L’eventuale rifiuto di ammissione, peraltro insindacabile e
inappellabile da parte dell'aspirante del Socio, verrà deliberato
dal Consiglio Direttivo Territoriale o in seconda istanza dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
La
qualifica di Socio Benemerito ed Onorario è deliberata dal Consiglio
Direttivo Nazionale. La comunicazione scritta di appartenenza verrà
effettuata dopo il versamento della quota associativa. La condizione
di Socio si riferisce all’anno solare. Compete al Segretario tenere
aggiornato il Registro dei Soci.
8. Quote
Le
quote associative, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale
all’inizio di ogni mandato.
Le
quote si riferiscono all’esercizio che coincide con l’anno solare.
9. Diritti
I
Soci, in regola con quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti,
hanno diritto a:
-
ricevere la tessera sociale per l’anno relativo;
-
partecipare all'attività sociale;
-
ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni promosse
dall'Associazione;
-
accedere con precedenza ed a condizioni di favore alle attività
organizzate o promosse dall'Associazione.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di
voto tramite una delega scritta diretta al Presidente
dell’Assemblea. Ogni Socio non può essere portatore di più di due
deleghe.
Ciascun Socio Collettivo ha diritto ad
un voto. Il Rappresentante di Socio Collettivo può a sua volta
ricevere non più di due deleghe.
I
Soci Studenti, sebbene ammessi all’Assemblea con facoltà di parola,
non hanno diritto di voto.
10. Doveri
I
Soci sono tenuti ad osservare Statuti e Regolamenti AIAV.
I
Soci sono tenuti al versamento delle quote nei modi e termini
stabiliti nel Regolamento Generale.
11. Cessazione
dei Soci
La
condizione di Socio viene tacitamente rinnovata di anno in anno.
Detta condizione si perde per dimissioni, radiazione, cancellazione.
Le
dimissioni devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione
territoriale di competenza che la indirizza al Presidente Nazionale,
e divengono automaticamente operanti, subordinatamente all'assenza
di qualunque pendenza da parte del Socio verso l'Associazione.
La
cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di
irreperibilità continuata e morte e per i Soci Collettivi per
estinzione della persona giuridica.
La
radiazione viene deliberata dall'Assemblea Nazionale, dietro
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, per indegnità del Socio
in riferimento agli scopi dell'Associazione o per morosità e su
richiesta dell’Associazione Territoriale di competenza. Il Socio che
cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto derivante
dalla sua precedente appartenenza alla medesima. Viene fatto salvo
il diritto dell'Associazione a recuperare ogni eventuale pendenza
nei suoi riguardi.
12. Organi
sociali
Sono organi dell'AIAV Territoriale:
-
Assemblea Territoriale;
-
Consiglio Direttivo Territoriale;
-
Presidente Territoriale.
-
Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale;
- Collegio
dei Probiviri Territoriale.
13. Assemblea
Territoriale
È costituita da tutti i Soci aventi diritto e viene presieduta dal
Presidente territoriale o da chi ne fa le veci. Viene convocata dal
Presidente territoriale, in via ordinaria almeno una volta l’anno e
in via straordinaria quando lo ritenga necessario, oppure quando
richiesto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo
territoriale oppure da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al
voto.
L’Assemblea Ordinaria può essere sostituita, limitatamente alle
deliberazioni di ordinaria amministrazione, da un referendum
epistolare, secondo quanto esposto dall’art.31.
La
convocazione deve essere inviata nominalmente ai Soci a mezzo
lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di
ricevimento con preavviso di almeno 20 giorni. L’Assemblea Ordinaria
è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei
Soci aventi diritto al voto, di persona o per delega, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando è
presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritti al voto, di
persona o per delega, ed in seconda convocazione quando è presente,
di persona o per delega, almeno un quarto degli stessi.
Le
deliberazioni dell’Assemblea, salvo quanto diversamente disposto dal
presente Statuto, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti
aventi diritto al voto, di persona o per delega.
I
compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
-
esprimere le direttive per l'attività dell'Associazione;
-
eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale, il Collegio dei
Revisori dei conti Territoriale e il Collegio dei Probiviri
Territoriale;
-
approvare il bilancio consuntivo annuale Territoriale;
-
procedere all’esame e approvazione del bilancio preventivo
Territoriale per l'esercizio futuro;
-
deliberare sulle proposte per la radiazione dei Soci indegni e
morosi.
I compiti dell'Assemblea Straordinaria
sono:
-
deliberare sulle modifiche di Statuto da sottoporre al Consiglio
Direttivo Nazionale;
-
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
14. Consiglio
Direttivo Territoriale
Il
Consiglio Direttivo Territoriale è costituito da 5 (cinque) a 11
(undici) membri eletti dall’Assemblea Territoriale Ordinaria tra gli
aventi diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Nel
Consiglio Direttivo Territoriale non possono essere presenti più di
due Rappresentati dei Soci Collettivi.
Il
Consiglio Direttivo Territoriale elegge, nel suo ambito, il
Presidente Territoriale, il Segretario Territoriale ed il Tesoriere
Territoriale. Le cariche non sono cumulabili, fatta eccezione per
quella di Segretario Territoriale che può assumere anche la carica
di Tesoriere Territoriale.
Il
Consiglio Direttivo Territoriale viene convocato almeno una volta
all’anno dal Presidente Territoriale.
Il
Consiglio Direttivo Territoriale può inoltre essere convocato su
iniziativa di almeno un terzo dei membri che lo compongono. In tal
caso la riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
La
convocazione deve essere inviata nominalmente ai membri a mezzo
lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di
ricevimento con preavviso di almeno 10 giorni, a meno che venga
stabilita nella riunione precedente (nel qual caso la convocazione a
mezzo postale, fax o e-mail è limitata agli assenti).
In
caso di urgenza la convocazione può avvenire pere via telegrafica o
telefonica, ma tale procedura viene invalidata qualora impugnata da
un terzo dei membri.
La
riunione del Consiglio Direttivo Territoriale è valida quando sono
presenti almeno sei dei membri che lo compongono. Nell’ambito del
Consiglio Direttivo Territoriale non sono ammesse deleghe.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Territoriale possono
partecipare, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i
Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale e del
Collegio dei Probiviri Territoriale. Dietro invito del Presidente
Territoriale, nominativo e specifico, possono inoltre partecipare,
all’occorrenza, i Presidenti dei Comitati Operativi, con facoltà di
parola e senza diritto di voto.
Il
Consiglio Direttivo Territoriale ha il compito di governare e
coordinare l’Associazione Territoriale, perseguendo le finalità
espresse dal seguente Statuto.
Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo Territoriale:
-
vigilare sull'osservanza dello Statuto;
-
deliberare e/o intervenire sugli argomenti di sua competenza;
-
predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee Territoriale, i
bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi Territoriale.
15. Presidente
Territoriale
Il
Presidente Territoriale viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo Territoriale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio
segreto. Ha la rappresentanza Sociale dell’Associazione Territoriale
a tutti gli effetti di legge. Convoca e presiede il Consiglio
Direttivo Territoriale e presiede l'Assemblea Territoriale Generale.
16. Segretario
Territoriale
Il
Segretario Generale Territoriale viene eletto tra i membri del
Consiglio Direttivo Territoriale, a maggioranza assoluta mediante
scrutinio segreto. Assiste il Presidente Territoriale nello
svolgimento dei loro compiti, eventualmente sostituendoli quando da
essi delegato.
17. Tesoriere
Territoriale
Il
Tesoriere Territoriale viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo Territoriale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio
segreto. Tiene l'amministrazione finanziaria dell'Associazione
Territoriale, svolgendo tutti gli atti necessari a questo scopo.
18. Collegio dei
Revisori dei conti
Il
Collegio dei Revisori Territoriale dei conti è costituito da tre
membri effettivi e da due membri supplenti eletti in Assemblea
Territoriale anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e
possono essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre
cariche nell'Associazione Territoriale.
Il
Collegio dei Revisori dei conti elegge a maggioranza, nell'ambito
dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a tutti gli
effetti.
Il
Collegio dei Revisori dei conti Territoriale ha il compito di
vigilare sulle regolarità dell'amministrazione contabile e sulla
rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e alle
disposizioni di legge. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei
Conti Territoriale deve essere redatto il verbale che, trascritto a
cura del Presidente del Collegio sull'apposito libro vidimato, viene
conservato agli atti dell'Associazione Territoriale.
19. Collegio dei
Probiviri Territoriale
Il
Collegio dei Probiviri Territoriale è costituito da tre Membri
effettivi e da due Membri supplenti, eletti in Assemblea
Territoriale anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e
possono essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre
cariche nell'Associazione Territoriale.
Il
Collegio dei Probiviri Territoriale elegge a maggioranza,
nell'ambito dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a
tutti gli effetti. Ha il compito di intervenire in caso di
controversie dei Soci e le sue decisioni sono impegnative per le
parti.
20. Sostituzioni
In
caso di vacanza di qualsivoglia carica sociale, il Consiglio
Direttivo Territoriale provvede a cooptare il sostituto, dando la
precedenza ai non eletti, nell’ordine in cui hanno riportato i voti.
A parità di voti ha precedenza il più giovane in età. La cooptazione
viene deliberata a maggioranza assoluta.
21. Emolumenti
E'
esclusa qualsivoglia forma di emolumento connesso all'assunzione o
all'esercizio delle cariche sociali e la concessione di emolumenti
ai Soci a fronte di prestazioni comunque effettuate a favore
dell'Associazione Territoriale o Nazionale.
22. Verbali
Delle
deliberazioni dell’Assemblea Generale Territoriale e del Consiglio
Direttivo Territoriale fanno fede i verbali che devono essere
trascritti su appositi registri e firmati dal Presidente
Territoriale e dal Segretario Generale Territoriale.
23. Rendiconto
annuale
Il
Rendiconto annuale, predisposto dal Tesoriere Territoriale e
verificato dai Revisori dei conti Territoriale, deve essere
approvato dall’Assemblea Territoriale Ordinaria entro il 30 aprile
di ciascun anno o, in caso di oggettivo impedimento, entro il
termine massimo del 30 giugno di ciascun anno.
24. Elezione del
Consiglio Direttivo Territoriale
L’elezione del Consiglio Direttivo Territoriale deve essere posta
all’ordine del giorno dell’Assemblea Territoriale Ordinaria da
convocarsi nel corso degli ultimi due mesi del mandato triennale. È
ammesso, in alternativa su decisione assunta dal Consiglio Direttivo
Territoriale, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo,
sempre che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei
principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia
di anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo da
cinque a di undici nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi
diritto di voto ai sensi dell’art.9.
Risultano eletti i primi undici nell’ordine di preferenza, salvo la
progressiva eliminazione dei Soci Onorari e Benemeriti dopo i primi
due, nonché dei Soci individuali che impedirebbero il raggiungimento
del numero minimo di rappresentanti di Soci Collettivi.
La
qualifica di membro del Consiglio Direttivo Territoriale viene
assunta all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun
eletto.
Qualora la composizione dei votanti non consenta il completamento
del Consiglio Direttivo Territoriale, si procede immediatamente ad
un ulteriore votazione con analoghe modalità, restando comunque
eletti quelli che abbiano soddisfatto le regole di cui sopra nella
votazione precedente.
In
caso di mancato completamento del Consiglio Direttivo Territoriale
dopo la seconda votazione, il Consiglio Direttivo Territoriale viene
considerato valido se i membri disponibili sono almeno sei. I membri
mancanti vengono poi cooptati con le stesse modalità previste per le
vacanze previste nel corso del mandato. Se i membri disponibili
risultano meno di sei, si procede con ulteriori votazioni fino al
raggiungimento del numero richiesto.
25. Votazioni per
le cariche del Consiglio Direttivo Territoriale
Le
votazioni si svolgono una alla volta, per ciascuna carica, e devono
avvenire entro il termine massimo dei venti giorni dall’elezione del
Consiglio Direttivo Territoriale, previo l’eventuale completamento
del numero dei membri, da effettuarsi come previsto all’art.25.
Successivamente vengono effettuate le votazioni per le diverse
cariche, procedendo nell’ordine seguente: Presidente Territoriale,
Segretario Territoriale, Tesoriere Territoriale.
Ciascun membro esprime un voto su scheda bianca. Ogni votazione
viene ripetuta a oltranza fino al conseguimento della maggioranza
assoluta. Le cariche si intendono assunte all’atto dell’accettazione
formale da parte di ciascun eletto.
26. Elezione del
Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale
L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea
Territoriale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale. È
ammesso, in alternativa, il ricorso al referendum epistolare
sostitutivo, sempre che indetto in modo tale da assicurare il
rispetto dei principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e
della garanzia di anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di
cinque nominativi, scelti anche tra i non Soci. Risultano eletti i
primi cinque nell’ordine di preferenza, rispettivamente membri
effettivi i primi tre e supplenti i successivi. La qualifica di
membro del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale viene
assunta all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun
eletto.
27. Elezione del
Collegio dei Probiviri Territoriale
L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea
Territoriale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale. È
ammesso, in alternativa, il ricorso al referendum epistolare
sostitutivo, sempre che indetto in modo tale da assicurare il
rispetto dei principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e
della garanzia di anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di
cinque nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi diritto di voto
ai sensi dell’art.9. Risultano eletti i primi cinque nell’ordine di
preferenza, rispettivamente membri effettivi i primi tre e supplenti
i successivi. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri
Territoriale viene assunta all’atto dell’accettazione formale da
parte di ciascun eletto.
28. Rimozione
delle cariche nel Consiglio Direttivo Territoriale
Le
cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo Territoriale possono
essere revocate, a maggioranza di due terzi dei membri, mediante
votazione segreta. La proposta di rimozione deve essere avanzata da
almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale e
votata nell’ambito di una riunione del Consiglio Direttivo
Territoriale da convocarsi entro il termine massimo di 15 (quindici)
giorni dalla presentazione della proposta al Presidente
Territoriale.
29. Referendum
epistolare
È
ammesso il ricorso a referendum epistolare, in sostituzione
dell’Assemblea Territoriale Ordinaria, limitatamente alle delibere
di ordinaria amministrazione.
Il
referendum viene indetto dal Presidente Territoriale, su decisione
del Consiglio Direttivo Territoriale. Deve essere in ogni caso
assicurato il rispetto del principio di sovranità dei Soci.
Il
ricorso al referendum sostitutivo può essere impugnato da almeno un
terzo degli aventi diritto al voto, entro il termine di 10 giorni
dalla chiusura delle urne.
30. Modifiche
dello Statuto
Le
modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea
Nazionale Straordinaria a maggioranza assoluta, dietro proposta del
Consiglio Direttivo Nazionale, inoltrata dal Consiglio Direttivo
Territoriale, su richiesta dell’Assemblea territoriale.
Le
modalità di applicazione del presente Statuto sono disciplinate
dall’apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo
Nazionale e deliberato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria o
Straordinaria.
Con
le stesse modalità potranno essere ammessi altri Regolamenti atti a
disciplinare le attività dell’Associazione. Per quanto non
espressamente previsto al presente Statuto e dagli altri documenti
citati, si fa riferimento alle norme applicabili del Codice Civile.
31. Scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione Territoriale, quando non dovuto a
cause di forza maggiore, può essere proposto dal Consiglio Direttivo
Territoriale a maggioranza di almeno due terzi dei componenti oppure
da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
Lo
scioglimento, quando non imposto da cause di forza maggiore, viene
deliberato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria all’uopo
convocata, a maggioranza assoluta. È in ogni caso esclusa la
ripartizione dei fondi residui tra i Soci. |