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Statuto Generale

(Deliberazione Assembleare del 10 dicembre 2004)

 

1. Costituzione

È costituita la "Associazione Italiana per la Gestione e l'Analisi del Valore" (AIAV).

 

2. Sede e durata

L’Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore ha sede legale ed amministrativa in Pisa  e di rappresentanza in Roma. E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci trasferire di luogo la Sede legale purché nello stesso Comune.

La durata dell’Associazione è illimitata, fatte salve le possibilità di scioglimento di cui all’art.32.

 

3. Finalità e scopi

L’Associazione, apartitica e priva di scopi di lucro, si prefigge finalità di carattere scientifico, culturale, divulgativo, promozionale e di rappresentanza relativamente al metodo e alle attività connesse alla Gestione del Valore (GV) e all'Analisi del Valore (AV).

Per realizzare le finalità sociali, l’AIAV

ai fini scientifici

- promuove studi e ricerche sul metodo e sulle applicazioni AV, presso Aziende, Enti ed Università.

ai fini culturali

- organizza e promuove gruppi di studio, conferenze, convegni, riunioni di studio e scambio di esperienze, su temi generali o specifici attinenti AV;

- promuove contatti e legami con organizzazioni italiane e straniere similari o affini.

ai fini divulgativi

- elabora, pubblica e diffonde, in proprio o attraverso altri mezzi di comunicazione, documenti e testi attinenti GV e AV;

- organizza e promuove corsi di formazione, riservati ai Soci o aperti ai Soci e a terzi.

ai fini promozionali e di rappresentanza

- favorisce lo sviluppo dei mezzi di comunicazione specializzati in GV e AV;

- collabora allo sviluppo delle categorie interessate alla GV e all’AV;

- intraprende iniziative, allaccia relazioni con associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- conduce azioni di proselitismo a livello studentesco;

- tiene un elenco di praticanti, esperti e docenti nell'ambito GV e AV i cui nominativi saranno riportati sul sito web, se ed in quanto richiesto dagli interessati, con le relative referenze;

- intraprende tutte le azioni ritenute utili al perseguimento degli obiettivi sociali, ricorrendo eventualmente anche alla pratica della sponsorizzazione esterna.

In particolare l’Associazione potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni in società, consorzi e cooperative, costituite o costituende, aventi oggetto sociale analogo, affine o comunque connesso all’Associazione;

- possedere immobili e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie, sia in Italia che all’estero, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

- prendere a noleggio, stipulare contratti passivi di locazione finanziaria (leasing) mobiliari ed immobiliari, convenendo modalità, termini e condizioni, sottoscrivendo i relativi atti, appendici ed integrazioni, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire, acquistare immobili, anche da adibire a Sede sociale, prodotti, macchinari ed attrezzature, cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Associazione.

 

4. Strutture e mezzi per il conseguimento delle finalità e degli scopi

Per realizzare le finalità e raggiungere gli scopi di cui all’art.3, l’AIAV

- istituisce Associazioni Territoriali, costituite da Soci AIAV che liberamente scelgono l’appartenenza ad una di esse, delle quali l’AIAV verifica le attività secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale e che verranno costituite sulla base dello statuto tipo deliberato dall’AIAV nazionale. Per le attività che le Associazioni territoriali proporranno di svolgere, il Regolamento Generale specifica quali abbiano necessità di essere direttamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale e quali possano essere svolte in piena autonomia. Le Associazioni Territoriali dovranno corrispondere all’AIAV nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale all’inizio di ogni mandato una quota parte di tutte le entrate economiche di cui all’art. 5 del presente statuto. Sarà compito del Presidente di ogni Associazione Territoriale inviare periodicamente, come stabilito all’inizio di ogni mandato, l’elenco dei soci e un rapporto periodico su tutte le attività svolte dalla Associazione territoriale presieduta;

- potrà costituire Comitati Operativi con Coordinatori designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, scelti tra i Soci, dei quali potranno fare parte anche non Soci su richiesta dei Coordinatori. La partecipazione ai Comitati Operativi è compatibile con altre cariche sociali. Essi avranno compiti e durata prestabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale all’atto della costituzione o deliberati a seguito di richiesta del Coordinatore.

 

5. Patrimonio e reddito

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all’art. 2, nonché dei beni mobili ed immobili acquisiti mediante le sue risorse finanziarie nell’ambito delle attività previste dal presente Statuto.

Il reddito dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dalle rendite del patrimonio e dai proventi netti dovuti alla vendita di pubblicazioni ed alla fornitura di servizi comunque resi a terzi, partecipazione e patrocinio.

Non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

6. Soci

Possono fare parte dell’Associazione, accettandone il presente Statuto nonché i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, Soci Individuali e Collettivi che al momento della domanda specificano l’Associazione Territoriale a cui vorranno aderire e alla quale inoltreranno la domanda di associazione.

I Soci si dividono in:

- Ordinari

sono persone fisiche che, per formazione culturale o attività svolta, sono interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione; sono equiparati ai Soci Ordinari anche i Soci Aggregati e para universitari;

- Aggregati

sono persone fisiche che pur facendo parte di un Socio Collettivo vogliano personalmente partecipare alla vita associativa. Il Socio Aggregato è equiparato al Socio Ordinario;

- Studenti

sono persone fisiche che, iscritte a corsi di studio superiore o universitario, sono comunque interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione;

- Collettivi

sono persone giuridiche, aziende pubbliche o private, enti pubblici o privati, enti universitari comunque interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione. I Soci Collettivi vengono rappresentati da un massimo di un rappresentante e due Soci Aggregati, designati secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. La designazione si riferisce a ciascun esercizio e non può essere mutata nel corso dello stesso, salvo casi di forza maggiore. È facoltà del Socio Collettivo sostituire i suoi rappresentanti per ciascun esercizio successivo;

- Benemeriti

sono persone fisiche o giuridiche, o enti pubblici, che aiutano tangibilmente l'Associazione;

- Onorari sono persone fisiche o giuridiche, aziende pubbliche o private o enti pubblici, che abbiano contribuito in misura particolare al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

 

7. Ammissione

La domanda di ammissione di un nuovo Socio Individuale o Collettivo all’Associazione, controfirmata da due Soci, può essere accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale. È compito dell’Associazione Nazionale il controllo dell’ammissibilità dei soci delle Associazioni Territoriali. L’eventuale rifiuto di ammissione, peraltro insindacabile e inappellabile da parte dell'aspirante Socio, verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Benemerito ed Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. La comunicazione scritta di appartenenza verrà effettuata dopo il versamento della quota associativa. La condizione di Socio si riferisce all’anno solare. Compete al Segretario Generale tenere aggiornato il Registro dei Soci.

 

8. Quote

Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale all’inizio di ogni mandato.

Le quote si riferiscono all’esercizio che coincide con l’anno solare.

 

9. Diritti

I Soci, in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, hanno diritto a:

-   ricevere la tessera sociale per l’anno relativo;

-   partecipare all'attività sociale;

- ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni promosse dall'Associazione;

- accedere con precedenza ed a condizioni di favore alle attività organizzate o promosse dall'Associazione.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto tramite una delega scritta diretta al Presidente dell’Assemblea. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Ciascun Socio Collettivo ha diritto ad un voto. Il Rappresentante di Socio Collettivo può a sua volta ricevere non più di due deleghe.

I Soci Studenti, sebbene ammessi all’Assemblea con facoltà di parola, non hanno diritto di voto.

 

10. Doveri

I Soci  sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento Generale.

I Soci sono tenuti al versamento delle quote nei modi e termini stabiliti nel Regolamento Generale.

 

11. Cessazione dei Soci

La condizione di Socio viene tacitamente rinnovata di anno in anno. Detta condizione si perde per dimissioni, radiazione, cancellazione.

Le dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo Territoriale di competenza e divengono automaticamente operanti, subordinatamente all'assenza di qualunque pendenza da parte del Socio verso l'Associazione Territoriale di appartenenza.

La cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo  Territoriale a seguito di irreperibilità continuata e morte e per i Soci Collettivi per estinzione della persona giuridica.

La radiazione viene deliberata dall'Assemblea Nazionale, dietro proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, per indegnità del Socio in riferimento agli scopi dell'Associazione o per morosità e su richiesta dell’Associazione Territoriale di competenza. Il Socio che cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto derivante dalla sua precedente appartenenza alla medesima. Viene fatto salvo il diritto dell'Associazione a recuperare ogni eventuale pendenza nei suoi riguardi.

 

12. Organi sociali

Sono organi dell'AIAV Nazionale:

- Assemblea Nazionale;

- Consiglio Direttivo Nazionale;

- Presidente Nazionale;

- Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;

- Collegio dei Probiviri Nazionale.

Sono organi dell'AIAV Territoriale:

- Assemblea Territoriale;

- Consiglio Direttivo Territoriale;

- Presidente Territoriale;

- Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale;

- Collegio dei Probiviri Territoriale.

 

13. Assemblea Nazionale

È costituita da tutti i Soci aventi diritto e viene presieduta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci. Viene convocata dal Presidente Nazionale, in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria oppure quando lo ritenga necessario, oppure quando richiesto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea Ordinaria può essere sostituita, limitatamente alle deliberazioni di ordinaria amministrazione, da un referendum epistolare, secondo quanto esposto dall’art.31.

La convocazione deve essere inviata nominalmente ai Soci a mezzo lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di ricevimento con preavviso di almeno 20 giorni. L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, di persona o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritti al voto, di persona o per delega, ed in seconda convocazione quando è presente, di persona o per delega, almeno un quarto degli stessi.

Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, di persona o per delega o che esprimano il voto per posta ordinaria o per posta elettronica indirizzata al Presidente dell’Assemblea.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

-  esprimere le direttive per l'attività dell'Associazione;

- eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti Nazionale e il Collegio dei Probiviri Nazionale;

- approvare il bilancio consuntivo annuale Nazionale;

- procedere all’esame e approvazione del bilancio preventivo Nazionale per l'esercizio futuro;

- deliberare sulle proposte per la radiazione dei Soci indegni e morosi.

I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- deliberare sulle modifiche di Statuto, previo invio delle stesse ai Soci e assegnazione di termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

 

14. Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea Nazionale Ordinaria tra gli aventi diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Del Consiglio Direttivo Nazionale deve far parte il Presidente di ogni Associazione Territoriale oltre agli undici membri eletti dall’assemblea Nazionale.

Nel Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere presenti più di due Rappresentati dei Soci Collettivi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, nel suo ambito, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. Le cariche non sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei membri che lo compongono. In tal caso la riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione deve essere inviata nominalmente ai membri a mezzo lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di ricevimento con preavviso di almeno 10 giorni, a meno che venga stabilita nella riunione precedente (nel qual caso la convocazione a mezzo postale, fax o e-mail è limitata agli assenti).

In caso di urgenza la convocazione può avvenire pere via telegrafica o telefonica, ma tale procedura viene invalidata qualora impugnata da un terzo dei membri.

La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è valida quando sono presenti almeno sei dei membri che lo compongono. Nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, all’occorrenza, i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionali. Dietro invito del Presidente Nazionale, nominativo e specifico, possono inoltre partecipare i Presidenti dei Comitati Operativi, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di governare e coordinare l’Associazione Nazionale, perseguendo le finalità espresse dal seguente Statuto.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo Nazionale:

- vigilare sull'osservanza dello Statuto;

- deliberare e/o intervenire sugli argomenti di sua competenza;

- predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali, i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi Nazionali.

 

15.  Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti mediante scrutinio segreto. Ha la rappresentanza Sociale dell’Associazione Nazionale a tutti gli effetti di legge. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e presiede l'Assemblea Nazionale Generale.

 

16.  Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio segreto e sostituisce il Presidente Nazionale in tutti i suoi compiti quando è assente ovvero dietro sua delega o procura.

 

17.  Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta  mediante scrutinio segreto. Assiste il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale nello svolgimento dei loro compiti, eventualmente sostituendoli quando da essi delegato.

 

18.  Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio segreto. Tiene l'amministrazione finanziaria dell'Associazione Nazionale, svolgendo tutti gli atti necessari a questo scopo.

 

19. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori Nazionale dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti in Assemblea Nazionale anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre cariche nell'Associazione Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge a maggioranza, nell'ambito dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti.

Il Collegio dei Revisori dei conti Nazionale ha il compito di vigilare sulle regolarità dell'amministrazione contabile e sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e alle disposizioni di legge. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale deve essere redatto il verbale che, trascritto a cura del Presidente del Collegio sull'apposito libro vidimato, viene conservato agli atti dell'Associazione Nazionale.

 

20. Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è costituito da tre Membri effettivi e da due Membri supplenti, eletti in Assemblea Nazionale anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre cariche nell'Associazione Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale elegge a maggioranza, nell'ambito dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti. Ha il compito di intervenire in caso di controversie dei Soci e le sue decisioni sono impegnative per le parti.

 

21. Sostituzioni

In caso di vacanza di qualsivoglia carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a cooptare il sostituto, dando la precedenza ai non eletti, nell’ordine in cui hanno riportato i voti. A parità di voti ha precedenza il più giovane in età. La cooptazione viene deliberata a maggioranza assoluta.

 

22. Emolumenti

E' esclusa qualsivoglia forma di emolumento connesso all'assunzione o all'esercizio delle cariche sociali e la concessione di emolumenti ai Soci a fronte di prestazioni comunque effettuate a favore dell'Associazione Nazionale o Territoriale.

 

23. Verbali

Delle deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi registri e firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale Nazionale.

 

24. Rendiconto annuale

Il Rendiconto annuale, predisposto dal Tesoriere Nazionale e verificato dai Revisori dei conti Nazionali, deve essere approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno o, in caso di oggettivo impedimento, entro il termine massimo del 30 giugno di ciascun anno.

 

25. Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale

L’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria da convocarsi nel corso degli ultimi due mesi del mandato triennale. È ammesso, in alternativa su decisione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di anonimità dei voti.

La votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di undici nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art.9.

Risultano eletti i primi undici nell’ordine di preferenza, salvo la progressiva eliminazione dei Presidenti delle Associazioni Territoriali, dei Soci Onorari e Benemeriti dopo i primi due, nonché dei Soci individuali che impedirebbero il raggiungimento del numero minimo di rappresentanti di Soci Collettivi.

La qualifica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale viene assunta all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.

Qualora la composizione dei votanti non consenta il completamento del Consiglio Direttivo Nazionale, si procede immediatamente ad un ulteriore votazione con analoghe modalità, restando comunque eletti quelli che abbiano soddisfatto le regole di cui sopra nella votazione precedente.

In caso di mancato completamento del Consiglio Direttivo Nazionale dopo la seconda votazione, il Consiglio Direttivo Nazionale viene considerato valido se i membri disponibili sono almeno sei. I membri mancanti vengono poi cooptati con le stesse modalità previste per le vacanze previste nel corso del mandato. Se i membri disponibili risultano meno di sei, si procede con ulteriori votazioni fino al raggiungimento del numero richiesto.

 

26. Votazioni per le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale

Le votazioni si svolgono una alla volta, per ciascuna carica, e devono avvenire entro il termine massimo dei venti giorni dall’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, previo l’eventuale completamento del numero dei membri, da effettuarsi come previsto all’art.25.

Successivamente vengono effettuate le votazioni per le diverse cariche, procedendo nell’ordine seguente: Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Generale Nazionale, Tesoriere Nazionale. Le cariche non sono cumulabili, fatta eccezione per quella di Segretario Generale che può assumere anche la carica di Tesoriere Nazionale.

Ciascun membro esprime un voto su scheda bianca. Ogni votazione viene ripetuta a oltranza fino al conseguimento della maggioranza assoluta. Le cariche si intendono assunte all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.

 

27. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali

L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. È ammesso, in alternativa, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di anonimità dei voti.

La votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di cinque nominativi, scelti anche tra i non Soci. Risultano eletti i primi cinque nell’ordine di preferenza, rispettivamente membri effettivi i primi tre e supplenti i successivi. La qualifica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali viene assunta all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.

 

28. Elezione del Collegio dei Probiviri Nazionali

L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. È ammesso, in alternativa, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di anonimità dei voti.

La votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di cinque nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art.9. Risultano eletti i primi cinque nell’ordine di preferenza, rispettivamente membri effettivi i primi tre e supplenti i successivi. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri Nazionali viene assunta all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.

 

29. Rimozione delle cariche nel Consiglio Direttivo Nazionale

Le cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere revocate, a maggioranza di due terzi dei membri, mediante votazione segreta. La proposta di rimozione deve essere avanzata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e votata nell’ambito di una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale da convocarsi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla presentazione della proposta al Presidente Nazionale.

 

30. Referendum epistolare

È ammesso il ricorso a referendum epistolare, in sostituzione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, limitatamente alle delibere di ordinaria amministrazione.

Il referendum viene indetto dal Presidente Nazionale, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Deve essere in ogni caso assicurato il rispetto del principio di sovranità dei Soci.

Il ricorso al referendum sostitutivo può essere impugnato da almeno un terzo degli aventi diritto al voto, entro il termine di 10 giorni dalla chiusura delle urne.

 

31. Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria a maggioranza assoluta, dietro proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le modalità di applicazione del presente Statuto sono disciplinate dall’apposito Regolamento Nazionale Generale, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e deliberato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.

Con le stesse modalità potranno essere ammessi altri Regolamenti atti a disciplinare le attività dell’Associazione. Per quanto non espressamente previsto al presente Statuto e dagli altri documenti citati, si fa riferimento alle norme applicabili del Codice Civile.

 

32. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale, quando non dovuto a cause di forza maggiore, può essere proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di almeno due terzi dei componenti oppure da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento, quando non imposto da cause di forza maggiore, viene deliberato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria all’uopo convocata, a maggioranza assoluta. È in ogni caso esclusa la ripartizione dei fondi residui tra i Soci.

    STATUTO GENERALE IN PDF  >>>  DOWNLOAD 

    STATUTO TERRITORIALE IN PDF  >>>  DOWNLOAD 

    REGOLAMENTO NAZIONALE IN PDF  >>>  DOWNLOAD 

 

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