Statuto Generale
(Deliberazione Assembleare del 10 dicembre 2004)
1. Costituzione
È
costituita la "Associazione Italiana per la Gestione e l'Analisi del
Valore" (AIAV).
2. Sede e durata
L’Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore ha
sede legale ed amministrativa in Pisa e di rappresentanza in Roma.
E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci trasferire di luogo la Sede
legale purché nello stesso Comune.
La
durata dell’Associazione è illimitata, fatte salve le possibilità di
scioglimento di cui all’art.32.
3. Finalità e
scopi
L’Associazione, apartitica e priva di scopi di lucro, si prefigge
finalità di carattere scientifico, culturale, divulgativo,
promozionale e di rappresentanza relativamente al metodo e alle
attività connesse alla Gestione del Valore (GV) e all'Analisi del
Valore (AV).
Per
realizzare le finalità sociali, l’AIAV
ai fini scientifici
-
promuove studi e ricerche sul metodo e sulle applicazioni AV, presso
Aziende, Enti ed Università.
ai fini culturali
-
organizza e promuove gruppi di studio, conferenze, convegni,
riunioni di studio e scambio di esperienze, su temi generali o
specifici attinenti AV;
-
promuove contatti e legami con organizzazioni italiane e straniere
similari o affini.
ai fini divulgativi
-
elabora, pubblica e diffonde, in proprio o attraverso altri mezzi di
comunicazione, documenti e testi attinenti GV e AV;
-
organizza e promuove corsi di formazione, riservati ai Soci o aperti
ai Soci e a terzi.
ai fini promozionali e di rappresentanza
-
favorisce lo sviluppo dei mezzi di comunicazione specializzati in GV
e AV;
-
collabora allo sviluppo delle categorie interessate alla GV e
all’AV;
-
intraprende iniziative, allaccia relazioni con associazioni, enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
-
conduce azioni di proselitismo a livello studentesco;
-
tiene un elenco di praticanti, esperti e docenti nell'ambito GV e AV
i cui nominativi saranno riportati sul sito web, se ed in quanto
richiesto dagli interessati, con le relative referenze;
-
intraprende tutte le azioni ritenute utili al perseguimento degli
obiettivi sociali, ricorrendo eventualmente anche alla pratica della
sponsorizzazione esterna.
In particolare l’Associazione potrà:
- assumere interessenze e partecipazioni in società, consorzi e
cooperative, costituite o costituende, aventi oggetto sociale
analogo, affine o comunque connesso all’Associazione;
- possedere immobili e compiere tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, e finanziarie, sia in Italia che all’estero, ritenute
necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- prendere a noleggio, stipulare contratti passivi di locazione
finanziaria (leasing) mobiliari ed immobiliari, convenendo modalità,
termini e condizioni, sottoscrivendo i relativi atti, appendici ed
integrazioni, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire,
acquistare immobili, anche da adibire a Sede sociale, prodotti,
macchinari ed attrezzature, cedere a noleggio, in affitto, in
proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto
qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Associazione.
4. Strutture e
mezzi per il conseguimento delle finalità e degli scopi
Per
realizzare le finalità e raggiungere gli scopi di cui all’art.3, l’AIAV
-
istituisce Associazioni Territoriali, costituite da Soci AIAV che
liberamente scelgono l’appartenenza ad una di esse, delle quali l’AIAV
verifica le attività secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale
e dal Regolamento Generale e che verranno costituite sulla base
dello statuto tipo deliberato dall’AIAV nazionale. Per le attività
che le Associazioni territoriali proporranno di svolgere, il
Regolamento Generale specifica quali abbiano necessità di essere
direttamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale e quali
possano essere svolte in piena autonomia. Le Associazioni
Territoriali dovranno corrispondere all’AIAV nella misura deliberata
dal Consiglio Direttivo Nazionale all’inizio di ogni mandato una
quota parte di tutte le entrate economiche di cui all’art. 5 del
presente statuto. Sarà compito del Presidente di ogni Associazione
Territoriale inviare periodicamente, come stabilito all’inizio di
ogni mandato, l’elenco dei soci e un rapporto periodico su tutte le
attività svolte dalla Associazione territoriale presieduta;
-
potrà costituire Comitati Operativi con Coordinatori designati dal
Consiglio Direttivo Nazionale, scelti tra i Soci, dei quali potranno
fare parte anche non Soci su richiesta dei Coordinatori. La
partecipazione ai Comitati Operativi è compatibile con altre cariche
sociali. Essi avranno compiti e durata prestabiliti dal Consiglio
Direttivo Nazionale all’atto della costituzione o deliberati a
seguito di richiesta del Coordinatore.
5. Patrimonio e
reddito
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle
donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all’art.
2, nonché dei beni mobili ed immobili acquisiti mediante le sue
risorse finanziarie nell’ambito delle attività previste dal presente
Statuto.
Il
reddito dell’Associazione è costituito dalle quote associative,
dalle rendite del patrimonio e dai proventi netti dovuti alla
vendita di pubblicazioni ed alla fornitura di servizi comunque resi
a terzi, partecipazione e patrocinio.
Non
è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
6. Soci
Possono fare parte dell’Associazione, accettandone il presente
Statuto nonché i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, Soci
Individuali e Collettivi che al momento della domanda specificano
l’Associazione Territoriale a cui vorranno aderire e alla quale
inoltreranno la domanda di associazione.
I
Soci si dividono in:
-
Ordinari
sono persone fisiche che, per formazione culturale o attività
svolta, sono interessati agli scopi e alle attività
dell'Associazione; sono equiparati ai Soci Ordinari anche i Soci
Aggregati e para universitari;
-
Aggregati
sono persone fisiche che pur facendo
parte di un Socio Collettivo vogliano personalmente partecipare alla
vita associativa. Il Socio Aggregato è equiparato al Socio
Ordinario;
-
Studenti
sono persone fisiche che, iscritte a corsi di studio superiore o
universitario, sono comunque interessati agli scopi e alle attività
dell'Associazione;
-
Collettivi
sono persone giuridiche, aziende pubbliche o private, enti pubblici
o privati, enti universitari comunque interessati agli scopi e alle
attività dell'Associazione. I Soci Collettivi vengono rappresentati
da un massimo di un rappresentante e due Soci Aggregati, designati
secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. La
designazione si riferisce a ciascun esercizio e non può essere
mutata nel corso dello stesso, salvo casi di forza maggiore. È
facoltà del Socio Collettivo sostituire i suoi rappresentanti per
ciascun esercizio successivo;
-
Benemeriti
sono persone fisiche o giuridiche, o enti pubblici, che aiutano
tangibilmente l'Associazione;
-
Onorari sono persone fisiche o giuridiche, aziende pubbliche
o private o enti pubblici, che abbiano contribuito in misura
particolare al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
7. Ammissione
La
domanda di ammissione di un nuovo Socio Individuale o Collettivo
all’Associazione, controfirmata da due Soci, può essere accolta dal
Consiglio Direttivo Nazionale. È compito dell’Associazione Nazionale
il controllo dell’ammissibilità dei soci delle Associazioni
Territoriali. L’eventuale rifiuto di ammissione, peraltro
insindacabile e inappellabile da parte dell'aspirante Socio, verrà
deliberato dal Consiglio Direttivo.
La
qualifica di Socio Benemerito ed Onorario è deliberata dal Consiglio
Direttivo Nazionale. La comunicazione scritta di appartenenza verrà
effettuata dopo il versamento della quota associativa. La condizione
di Socio si riferisce all’anno solare. Compete al Segretario
Generale tenere aggiornato il Registro dei Soci.
8. Quote
Le
quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale
all’inizio di ogni mandato.
Le
quote si riferiscono all’esercizio che coincide con l’anno solare.
9. Diritti
I
Soci, in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento
Generale, hanno diritto a:
-
ricevere la tessera sociale per l’anno relativo;
-
partecipare all'attività sociale;
-
ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni promosse
dall'Associazione;
-
accedere con precedenza ed a condizioni di favore alle attività
organizzate o promosse dall'Associazione.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di
voto tramite una delega scritta diretta
al Presidente dell’Assemblea. Ogni Socio non può essere portatore di
più di due deleghe.
Ciascun Socio Collettivo ha diritto ad
un voto. Il Rappresentante di Socio Collettivo può a sua volta
ricevere non più di due deleghe.
I Soci Studenti, sebbene ammessi
all’Assemblea con facoltà di parola, non hanno diritto di voto.
10. Doveri
I
Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento
Generale.
I
Soci sono tenuti al versamento delle quote nei modi e termini
stabiliti nel Regolamento Generale.
11. Cessazione
dei Soci
La
condizione di Socio viene tacitamente rinnovata di anno in anno.
Detta condizione si perde per dimissioni, radiazione, cancellazione.
Le
dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo
Territoriale di competenza e divengono automaticamente operanti,
subordinatamente all'assenza di qualunque pendenza da parte del
Socio verso l'Associazione Territoriale di appartenenza.
La
cancellazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Territoriale
a seguito di irreperibilità continuata e morte e per i Soci
Collettivi per estinzione della persona giuridica.
La
radiazione viene deliberata dall'Assemblea Nazionale, dietro
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, per indegnità del Socio
in riferimento agli scopi dell'Associazione o per morosità e su
richiesta dell’Associazione Territoriale di competenza. Il Socio che
cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto derivante
dalla sua precedente appartenenza alla medesima. Viene fatto salvo
il diritto dell'Associazione a recuperare ogni eventuale pendenza
nei suoi riguardi.
12. Organi
sociali
Sono organi dell'AIAV Nazionale:
-
Assemblea Nazionale;
-
Consiglio Direttivo Nazionale;
-
Presidente Nazionale;
-
Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;
-
Collegio dei Probiviri Nazionale.
Sono organi dell'AIAV Territoriale:
-
Assemblea Territoriale;
-
Consiglio Direttivo Territoriale;
-
Presidente Territoriale;
-
Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale;
-
Collegio dei Probiviri Territoriale.
13. Assemblea
Nazionale
È
costituita da tutti i Soci aventi diritto e viene presieduta dal
Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci. Viene convocata dal
Presidente Nazionale, in via ordinaria almeno una volta l’anno e in
via straordinaria oppure quando lo ritenga necessario, oppure quando
richiesto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale
oppure da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Ordinaria può essere sostituita, limitatamente alle
deliberazioni di ordinaria amministrazione, da un referendum
epistolare, secondo quanto esposto dall’art.31.
La
convocazione deve essere inviata nominalmente ai Soci a mezzo
lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di
ricevimento con preavviso di almeno 20 giorni. L’Assemblea Ordinaria
è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei
Soci aventi diritto al voto, di persona o per delega, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando è
presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritti al voto, di
persona o per delega, ed in seconda convocazione quando è presente,
di persona o per delega, almeno un quarto degli stessi.
Le
deliberazioni dell’Assemblea, salvo quanto diversamente disposto dal
presente Statuto, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti
aventi diritto al voto, di persona o per delega o che esprimano il
voto per posta ordinaria o per posta elettronica indirizzata al
Presidente dell’Assemblea.
I
compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
-
esprimere le direttive per l'attività dell'Associazione;
-
eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori
dei conti Nazionale e il Collegio dei Probiviri Nazionale;
-
approvare il bilancio consuntivo annuale Nazionale;
-
procedere all’esame e approvazione del bilancio preventivo Nazionale
per l'esercizio futuro;
-
deliberare sulle proposte per la radiazione dei Soci indegni e
morosi.
I compiti dell'Assemblea
Straordinaria sono:
-
deliberare sulle modifiche di Statuto, previo invio delle stesse ai
Soci e assegnazione di termine per la presentazione di eventuali
osservazioni scritte;
-
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
14. Consiglio
Direttivo Nazionale
Il
Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da 11 (undici) membri
eletti dall’Assemblea Nazionale Ordinaria tra gli aventi diritto al
voto. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Del
Consiglio Direttivo Nazionale deve far parte il Presidente di ogni
Associazione Territoriale oltre agli undici membri eletti
dall’assemblea Nazionale.
Nel
Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere presenti più di due
Rappresentati dei Soci Collettivi.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale elegge, nel suo ambito, il Presidente
Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale
Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. Le cariche non sono cumulabili.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta ogni
sei mesi dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice
Presidente Nazionale.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre essere convocato su
iniziativa di almeno un terzo dei membri che lo compongono. In tal
caso la riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
La
convocazione deve essere inviata nominalmente ai membri a mezzo
lettera, fax o a mezzo posta elettronica con la conferma di
ricevimento con preavviso di almeno 10 giorni, a meno che venga
stabilita nella riunione precedente (nel qual caso la convocazione a
mezzo postale, fax o e-mail è limitata agli assenti).
In
caso di urgenza la convocazione può avvenire pere via telegrafica o
telefonica, ma tale procedura viene invalidata qualora impugnata da
un terzo dei membri.
La
riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è valida quando sono
presenti almeno sei dei membri che lo compongono. Nell’ambito del
Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammesse deleghe.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare,
con facoltà di parola ma senza diritto di voto, all’occorrenza, i
Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e del
Collegio dei Probiviri Nazionali. Dietro invito del Presidente
Nazionale, nominativo e specifico, possono inoltre partecipare i
Presidenti dei Comitati Operativi, con facoltà di parola e senza
diritto di voto.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di governare e
coordinare l’Associazione Nazionale, perseguendo le finalità
espresse dal seguente Statuto.
Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo Nazionale:
-
vigilare sull'osservanza dello Statuto;
-
deliberare e/o intervenire sugli argomenti di sua competenza;
-
predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali, i bilanci
preventivi ed i bilanci consuntivi Nazionali.
15. Presidente
Nazionale
Il
Presidente Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti mediante
scrutinio segreto. Ha la rappresentanza Sociale dell’Associazione
Nazionale a tutti gli effetti di legge. Convoca e presiede il
Consiglio Direttivo Nazionale e presiede l'Assemblea Nazionale
Generale.
16. Vice
Presidente Nazionale
Il
Vice Presidente Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio
segreto e sostituisce il Presidente Nazionale in tutti i suoi
compiti quando è assente ovvero dietro sua delega o procura.
17. Segretario
Generale Nazionale
Il
Segretario Generale Nazionale viene eletto tra i membri del
Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta mediante
scrutinio segreto. Assiste il Presidente Nazionale ed il Vice
Presidente Nazionale nello svolgimento dei loro compiti,
eventualmente sostituendoli quando da essi delegato.
18. Tesoriere
Nazionale
Il
Tesoriere Nazionale viene eletto tra i membri del Consiglio
Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta mediante scrutinio
segreto. Tiene l'amministrazione finanziaria dell'Associazione
Nazionale, svolgendo tutti gli atti necessari a questo scopo.
19. Collegio dei
Revisori dei conti
Il
Collegio dei Revisori Nazionale dei conti è costituito da tre membri
effettivi e da due membri supplenti eletti in Assemblea Nazionale
anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e possono
essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre cariche
nell'Associazione Nazionale.
Il
Collegio dei Revisori dei conti elegge a maggioranza, nell'ambito
dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a tutti gli
effetti.
Il
Collegio dei Revisori dei conti Nazionale ha il compito di vigilare
sulle regolarità dell'amministrazione contabile e sulla rispondenza
del rendiconto alle risultanze dei libri e alle disposizioni di
legge. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
deve essere redatto il verbale che, trascritto a cura del Presidente
del Collegio sull'apposito libro vidimato, viene conservato agli
atti dell'Associazione Nazionale.
20. Collegio dei
Probiviri Nazionale
Il
Collegio dei Probiviri Nazionale è costituito da tre Membri
effettivi e da due Membri supplenti, eletti in Assemblea Nazionale
anche tra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e possono
essere rieletti. La carica non è cumulabile con altre cariche
nell'Associazione Nazionale.
Il
Collegio dei Probiviri Nazionale elegge a maggioranza, nell'ambito
dei Membri effettivi, un Presidente che lo rappresenta a tutti gli
effetti. Ha il compito di intervenire in caso di controversie dei
Soci e le sue decisioni sono impegnative per le parti.
21. Sostituzioni
In
caso di vacanza di qualsivoglia carica sociale, il Consiglio
Direttivo Nazionale provvede a cooptare il sostituto, dando la
precedenza ai non eletti, nell’ordine in cui hanno riportato i voti.
A parità di voti ha precedenza il più giovane in età. La cooptazione
viene deliberata a maggioranza assoluta.
22. Emolumenti
E'
esclusa qualsivoglia forma di emolumento connesso all'assunzione o
all'esercizio delle cariche sociali e la concessione di emolumenti
ai Soci a fronte di prestazioni comunque effettuate a favore
dell'Associazione Nazionale o Territoriale.
23. Verbali
Delle deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale e del
Consiglio Direttivo Nazionale fanno fede i verbali che devono essere
trascritti su appositi registri e firmati dal Presidente Nazionale e
dal Segretario Generale Nazionale.
24. Rendiconto
annuale
Il
Rendiconto annuale, predisposto dal Tesoriere Nazionale e verificato
dai Revisori dei conti Nazionali, deve essere approvato
dall’Assemblea Nazionale Ordinaria entro il 30 aprile di ciascun
anno o, in caso di oggettivo impedimento, entro il termine massimo
del 30 giugno di ciascun anno.
25. Elezione del
Consiglio Direttivo Nazionale
L’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere posta
all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria da
convocarsi nel corso degli ultimi due mesi del mandato triennale. È
ammesso, in alternativa su decisione assunta dal Consiglio Direttivo
Nazionale, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre
che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi
fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di
anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di
undici nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi diritto di voto
ai sensi dell’art.9.
Risultano eletti i primi undici nell’ordine di preferenza, salvo la
progressiva eliminazione dei Presidenti delle Associazioni
Territoriali, dei Soci Onorari e Benemeriti dopo i primi due, nonché
dei Soci individuali che impedirebbero il raggiungimento del numero
minimo di rappresentanti di Soci Collettivi.
La
qualifica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale viene assunta
all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.
Qualora la composizione dei votanti non consenta il completamento
del Consiglio Direttivo Nazionale, si procede immediatamente ad un
ulteriore votazione con analoghe modalità, restando comunque eletti
quelli che abbiano soddisfatto le regole di cui sopra nella
votazione precedente.
In
caso di mancato completamento del Consiglio Direttivo Nazionale dopo
la seconda votazione, il Consiglio Direttivo Nazionale viene
considerato valido se i membri disponibili sono almeno sei. I membri
mancanti vengono poi cooptati con le stesse modalità previste per le
vacanze previste nel corso del mandato. Se i membri disponibili
risultano meno di sei, si procede con ulteriori votazioni fino al
raggiungimento del numero richiesto.
26. Votazioni per
le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale
Le
votazioni si svolgono una alla volta, per ciascuna carica, e devono
avvenire entro il termine massimo dei venti giorni dall’elezione del
Consiglio Direttivo Nazionale, previo l’eventuale completamento del
numero dei membri, da effettuarsi come previsto all’art.25.
Successivamente vengono effettuate le votazioni per le diverse
cariche, procedendo nell’ordine seguente: Presidente Nazionale, Vice
Presidente Nazionale, Segretario Generale Nazionale, Tesoriere
Nazionale. Le cariche non sono cumulabili, fatta eccezione per
quella di Segretario Generale che può assumere anche la carica di
Tesoriere Nazionale.
Ciascun membro esprime un voto su scheda bianca. Ogni votazione
viene ripetuta a oltranza fino al conseguimento della maggioranza
assoluta. Le cariche si intendono assunte all’atto dell’accettazione
formale da parte di ciascun eletto.
27. Elezione del
Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali
L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea
Nazionale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta l’elezione
dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. È ammesso, in
alternativa, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre
che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi
fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di
anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di
cinque nominativi, scelti anche tra i non Soci. Risultano eletti i
primi cinque nell’ordine di preferenza, rispettivamente membri
effettivi i primi tre e supplenti i successivi. La qualifica di
membro del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali viene assunta
all’atto dell’accettazione formale da parte di ciascun eletto.
28. Elezione del
Collegio dei Probiviri Nazionali
L’elezione deve essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea
Nazionale Ordinaria in cui all’ordine del giorno risulta l’elezione
dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. È ammesso, in
alternativa, il ricorso al referendum epistolare sostitutivo, sempre
che indetto in modo tale da assicurare il rispetto dei principi
fondamentali del diritto di voto dei Soci e della garanzia di
anonimità dei voti.
La
votazione avviene su scheda bianca indicando fino a un massimo di
cinque nominativi, scelti comunque tra i Soci aventi diritto di voto
ai sensi dell’art.9. Risultano eletti i primi cinque nell’ordine di
preferenza, rispettivamente membri effettivi i primi tre e supplenti
i successivi. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri
Nazionali viene assunta all’atto dell’accettazione formale da parte
di ciascun eletto.
29. Rimozione
delle cariche nel Consiglio Direttivo Nazionale
Le
cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere
revocate, a maggioranza di due terzi dei membri, mediante votazione
segreta. La proposta di rimozione deve essere avanzata da almeno un
terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e votata
nell’ambito di una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale da
convocarsi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla
presentazione della proposta al Presidente Nazionale.
30. Referendum
epistolare
È
ammesso il ricorso a referendum epistolare, in sostituzione
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, limitatamente alle delibere di
ordinaria amministrazione.
Il
referendum viene indetto dal Presidente Nazionale, su decisione del
Consiglio Direttivo Nazionale. Deve essere in ogni caso assicurato
il rispetto del principio di sovranità dei Soci.
Il
ricorso al referendum sostitutivo può essere impugnato da almeno un
terzo degli aventi diritto al voto, entro il termine di 10 giorni
dalla chiusura delle urne.
31. Modifiche
dello Statuto
Le
modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea
Nazionale Straordinaria a maggioranza assoluta, dietro proposta del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Le
modalità di applicazione del presente Statuto sono disciplinate
dall’apposito Regolamento Nazionale Generale, predisposto dal
Consiglio Direttivo Nazionale e deliberato dall’Assemblea Nazionale
Ordinaria o Straordinaria.
Con
le stesse modalità potranno essere ammessi altri Regolamenti atti a
disciplinare le attività dell’Associazione. Per quanto non
espressamente previsto al presente Statuto e dagli altri documenti
citati, si fa riferimento alle norme applicabili del Codice Civile.
32. Scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione Nazionale, quando non dovuto a cause
di forza maggiore, può essere proposto dal Consiglio Direttivo
Nazionale a maggioranza di almeno due terzi dei componenti oppure da
almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
Lo
scioglimento, quando non imposto da cause di forza maggiore, viene
deliberato dall’Assemblea Nazionale Straordinaria all’uopo
convocata, a maggioranza assoluta. È in ogni caso esclusa la
ripartizione dei fondi residui tra i Soci. |